L’evoluzione della direttiva Seveso e le norme tecniche nazionali a supporto

L’evoluzione della direttiva Seveso e le norme tecniche nazionali a supporto

L’evoluzione della direttiva Seveso e le norme tecniche nazionali a supporto

La direttiva Seveso I (82/501/CEE) sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, recepita con il DPR 175/88, prevedeva per le attività soggette quanto segue: la notifica alle Autorità, la predisposizione di un Rapporto di Sicurezza (RDS) soggetto a istruttoria per l’individuazione di possibili scenari incidentali interni e/o esterni, l’elaborazione di un piano di emergenza esterna allo stabilimento per la mitigazione delle conseguenze degli incidenti.

La direttiva Seveso II (96/82/CE) recepita dal D.Lgs 334/99 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, introduceva – in aggiunta a quanto già previsto dalla precedente direttiva – l’obbligo da parte del gestore dell’attività di predisporre una politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (PIR) e l’attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) per la PIR avente lo scopo di prevenire gli incidenti rilevanti e di mitigarne le conseguenze. Nella premessa (punto 15 della direttiva) veniva precisato infatti, considerando l’analisi degli incidenti rilevanti dichiarati nella Comunità, che vi era evidenza che nella maggioranza dei casi essi erano dovuti a errori di gestione o di organizzazione e pertanto occorreva stabilire, a livello comunitario per quanto riguarda i sistemi di gestione, i principi di base tali da consentire di prevenire e ridurre i rischi di incidenti rilevanti nonché di limitarne le conseguenze.

L’SGS-PIR si deve pertanto far carico di quanto segue:

  1. organizzazione e personale con relativi ruoli, responsabilità anche in materia di formazione
  2. identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
  3. controllo operativo con procedure per l’esercizio e la manutenzione
  4. gestione delle modifiche impiantistiche
  5. pianificazione di emergenza interna/esterna allo stabilimento
  6. controllo delle prestazioni anche con idonei indicatori
  7. controllo e revisione della politica PIR.

In aggiunta, nella direttiva veniva introdotto anche quanto segue:

  1. l’obbligo di valutare la possibilità di “effetto domino” tra stabilimenti contigui/vicini e l’adozione di idonei piani di emergenza
  2. l’obbligo da parte delle Autorità del controllo della urbanizzazione all’intorno degli stabilimenti soggetti tenendo conto degli scenari incidentali individuati nel RdS
  3. ispezioni da parte delle Autorità dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati allo stabilimento.

La direttiva Seveso II bis (2003/105/CE) recepita dal D.Lgs 238/2005, tenendo conto dell’esperienza maturata nei 6 anni di attuazione della direttiva precedente, introduceva modifiche migliorative relative alle procedure di valutazione del RdS e alle misure di controllo, l’abolizione del principio silenzio/assenso alla fase finale dell’istruttoria tecnica per la realizzazione di nuovi stabilimenti ovvero di modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, l’estensione dell’obbligo di redazione del piano di emergenza esterno anche agli stabilimenti a ”basso rischio” di incidente rilevante, i cosiddetti articoli 6.

Infine la direttiva Seveso III (2012/18/UE) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recepita dal D.Lgs 105/2015, pur non modificando in maniera sostanziale gli obblighi dei gestori e i relativi sistemi dei controlli da parte delle Autorità, ha introdotto alcune significative novità:

  1. classificazione di pericolosità delle sostanze miscele secondo il regolamento CLP (CE n. 1272/2008)
  2. obbligo di valutare tra i possibili scenari incidentali anche quelli derivanti da eventi naturali quali, ad esempio, terremoti e inondazioni
  3. maggiore informazione alla popolazione interessata
  4. piano e programma periodico di ispezioni ordinarie, straordinarie da parte delle Autorità.

Per quanto riguarda l’SGS-PIR, il D.Lgs 105/2015 prevede quanto segue:

  • Allegato B, comma 2.2.3 – La struttura generale dell’SGS-PIR, così come definito al punto 2.2.2 deve rispondere allo stato dell’arte in materia. In particolare i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617 ovvero per gli aspetti attinenti la PIR le norme OHSAS 18000, ISO 9000, ISO 14000, Regolamento EMAS si intendono corrispondere al detto stato dell’arte.
  • – Allegato I, comma 3 – Le tariffe (relative alle ispezioni) si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHAS 18001) ovvero un SGS-PIR conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo UNI/TS 11226.

Le norme tecniche nazionali riconducibili alle attività a rischio di incidente rilevante sono state introdotte negli anni ’90; in particolare prendevano il via nel 1993 in ambito CTI, per poi allargarsi a UNICHIM e infine coinvolgere le competenze delle commissioni UNI interessate (Qualità, Sicurezza, Ambiente).
I lavori per predisporre le norme tecniche hanno avuto l’obiettivo di fornire dei punti di riferimento condivisi a gestori, progettisti e autorità di controllo, sulla compatibilità delle attività a rischio di incidente rilevante con la sicurezza e la salute dei lavoratori e della collettività e con la tutela ambientale.

I lavori della Commissione Tecnica 266 “Sicurezza degli impianti di processo a rischio di incidente rilevante” del CTI – costituita da esperti provenienti dall’industria, dal mondo accademico, da società di progettazione e di ingegneria, enti di certificazione, organizzazioni sindacali, organi e amministrazioni dello stato (ISPRA, ex-APAT, VVF, INAIL, ISPESL) – hanno consentito di dotare il repertorio normativo nazionale di un corpus di norme tecniche che non ha probabilmente eguali in altri paesi e che anche la legislazione nazionale riconosce esplicitamente come lo stato dell’arte in materia.

Come spiegato in seguito, la UNI 10617, la UNI 10616 e la UNI 10672 sono uscite nella loro prima versione nel 1997, quando non era ancora presente la norma sui sistemi di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro OHSAS 18000 del 1999. Ancora oggi tali documenti tecnici rappresentano l’unico esempio, a livello internazionale, di norme emesse da un ente di normazione per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti rilevanti negli impianti di processo.

Ora andiamo a vedere quali sono le norme tecniche sviluppate in ambito CTI.
La UNI 10617:2012 “Impianti a rischio di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – Requisiti essenziali” specifica i requisiti di base per la predisposizione e attuazione di un sistema di gestione della sicurezza, finalizzato alla prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose, come definite dalla legislazione vigente in materia. La prima versione della norma, risalente al 1997, aveva una struttura ispirata alla UNI 9001:1994 sui sistemi di gestione della qualità. Essendo stata successivamente superata e difficilmente integrabile con gli standard relativi ai nuovi sistemi di gestione riguardante la sicurezza e salute sul lavoro o l’ambiente, è stata oggetto di una profonda revisione che ne ha modificato completamente la struttura nella versione del 2009. Tale norma risponde perfettamente al ciclo di Deming rendendo più facile l’eventuale integrazione con altri sistemi di gestione conformi alla ISO 14001, OHSAS 18001 e linea guida UNI-INAIL.
L’ultima e attuale UNI 10617 è stata emessa considerando l’evoluzione dal 2009 della principale normativa relativa ai sistemi di gestione (Qualità, Sicurezza, Ambiente) in modo da avere un SGS-PIR facilmente integrabile con gli altri sistemi di gestione eventualmente presenti.

La UNI 10616:2012 “Impianti a rischio di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – Linee guida per l’attuazione della UNI 10617” specifica le possibili modalità di attuazione dei requisiti della UNI 10617 e, per ogni requisito di questa, descrive le procedure e/o gli strumenti tecnici necessari al conseguimento degli obiettivi specifici. Si applica all’esercizio di impianti a rischio di incidente rilevante, ovvero di unità tecniche all’interno di stabilimenti nelle quali sono prodotte, utilizzate, manipolate e depositate sostanze pericolose. Nella sua prima versione, quella del 1997, nel corso della sua elaborazione si è tenuto conto dello stato dell’arte del tempo sui sistemi di gestione della sicurezza di processo più avanzati presenti nel campo della petrolchimica e della raffinazione. Essa prevedeva l’articolazione del sistema di gestione della sicurezza per l’esercizio degli impianti di processo in 12 elementi fondamentali: responsabilità; processi e relativa documentazione; procedure di progettazione e riesame dei progetti; gestione dei rischi di processo; gestione delle modifiche; integrità degli impianti; fattori umani; addestramento e prestazioni; analisi degli incidenti; leggi, regolamenti e norme; verifiche ispettive ed azioni correttive; miglioramento della conoscenza del processo.
Per ciascun elemento fondamentale erano stati evidenziati i parametri essenziali che dovevano essere comunque considerati e gli ulteriori requisiti complementari da soddisfare in relazione alle specifiche caratteristiche di complessità e potenziale pericolosità dell’impianto. Nel prospetto 1 era presente una matrice di correlazione tra i requisiti base della UNI 10616 e della UNI 10617.
L’ultima e attuale UNI 10616 è stata completamente modificata nella sua struttura. Essa segue in modo specifico i vari punti della UNI 10617:2012, descrivendo in modo dettagliato le possibilità pratiche di attuazione dell’SGS-PIR in base alle specifiche esigenze dell’utente. È stata pertanto eliminata la matrice di correlazione dei vari punti delle due norme. I contenuti dell’attuale norma, in gran parte già presenti nella precedente, sono in linea con i più aggiornati documenti in materia a livello nazionale e internazionale (enti di controllo europei ed americani, associazioni di industrie petrolchimiche della raffinazione, standard societari, ecc.

La UNI 10672:1997 “Impianti di processo a rischio di incidente rilevante – Procedure di garanzia della sicurezza nella progettazione” descrive le procedure da seguire per assicurare la sicurezza durante tutte le fasi del progetto di impianti industriali di processo a rischio di incidente rilevante, nuovi o ad essi equiparati ai sensi della legislazione vigente. La norma prevede una suddivisione del progetto di un impianto di processo nelle seguenti fasi: studio di fattibilità; ingegneria di base; ingegneria di dettaglio; costruzione; preparazione all’avviamento; avviamento.
Inoltre, la norma prevede per le varie fasi di un progetto le seguenti attività: criteri e requisiti di sicurezza; programma di controllo dei rischi; studi di sicurezza; verifiche di sicurezza.
Tale norma dovrà essere aggiornata per tener conto delle avvenute variazioni della legislazione nazionale relativa alle attività Seveso e, in particolare, per quanto riguarda gli adempimenti relativi ai nuovi impianti o le modifiche di quelli esistenti: Nulla Osta di Fattibilità (NOF), Progetto Particolareggiato (PP) e Nota di non Aggravio di Rischio (NAR).

La UNI/TS 11226:2007 “Impianti di processo a rischio di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – Procedure e requisiti per gli audit” costituisce il riferimento per accertare la conformità del SGS-PIR ai requisiti strutturali della UNI 10617 attraverso la verifica dei contenuti tecnici specificati dalla UNI 10616. La norma è in linea con la UNI 19011, linea guida per gli audit dei sistemi di gestione. Essa stabilisce i principi, i criteri, le modalità per pianificare, eseguire e documentare un audit di un SGS-PIR specificando altresì i contenuti e i principi per la qualificazione del valutatore (auditor). Essa contiene una lista di riscontro dei punti di verifica e una metodologia a punteggio per la valutazione complessiva del SGS-PIR.

Domenico Barone
Coordinatore CT 266 “Sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante” del CTI – Comitato Termotecnico Italiano
Articolo pubblicato sulla rivista mensile “Energia e Dintorni. Il CTI informa” di marzo 2016.

notizia previene da: www.uni.com

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